I dottorandi PNRR operano all’interno di un sistema di “rendicontazione basata sui risultati”. Questo significa che il finanziamento europeo non è legato alla semplice spesa delle risorse, ma al raggiungimento di traguardi (milestones) e obiettivi (targets) fisici. Per il dottorando, ciò si traduce in un dovere di trasparenza e puntualità nella registrazione delle proprie attività.
L’università, in quanto Soggetto Attuatore, ha la responsabilità primaria della rendicontazione, ma il dottorando è il fornitore dei dati essenziali. Le credenziali per l’accesso alla piattaforma dottorati.mur.gov.it vengono inviate all’indirizzo email istituzionale fornito dall’ateneo.
Ogni dottorando deve assicurarsi che nel sistema informatico siano presenti i dati corretti relativi alla propria anagrafica, al Codice Unico di Progetto (CUP) associato alla borsa e, soprattutto, alla documentazione comprovante l’attività svolta.
Regole di esclusività e incompatibilità
Il dottorato PNRR è un percorso ad alto investimento pubblico che richiede un impegno “esclusivo e a tempo pieno”. La normativa generale (DM 226/2021) e i decreti specifici pongono limiti chiari alle attività esterne e al cumulo di redditi.
Attività lavorative e limiti di reddito
Il Collegio dei docenti può autorizzare un dottorando a svolgere attività retribuite esterne, ma solo a determinate condizioni:
- Le attività devono permettere l’acquisizione di competenze coerenti con il percorso formativo del dottorato.
- L’impegno temporale non deve pregiudicare lo svolgimento delle attività di ricerca e didattica previste dal corso.
- Molti atenei fissano un limite massimo di reddito annuo percepibile dal dottorando (oltre alla borsa). Questo limite, se previsto dai regolamenti interni, non può comunque superare l’importo annuo della borsa di studio stessa.
Divieto di Doppio Finanziamento
Il principio del divieto di doppio finanziamento è un pilastro del Regolamento (UE) 2021/241. Esso stabilisce che uno stesso costo non può essere rimborsato due volte da fonti pubbliche diverse. Per il dottorando, questo significa che:
- Non è possibile cumulare la borsa PNRR con altre borse di studio a qualunque titolo conferite, fatta eccezione per quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare l’attività di ricerca con soggiorni all’estero.
- È possibile ricevere rimborsi spese o indennità forfettarie da progetti europei (es. Horizon Europe) solo se tali fondi coprono costi non già coperti dalla borsa PNRR e se l’attività è autorizzata dal Collegio dei docenti.
- Non è possibile utilizzare fondi Erasmus+ per finanziare lo stesso periodo all’estero già coperto dalla maggiorazione PNRR del 50%, a meno che non si tratti di rimborsi per costi specifici non inclusi nella maggiorazione (regola molto restrittiva che dipende dall’interpretazione dei singoli atenei e dalle linee guida ministeriali aggiornate).
